Danno all'impianto d'illuminazione: i precedenti e il CGS dicono che…
Partiamo dal presupposto che, dopo una ricerca sul web, non si riesce a trovare un precedente di quanto accaduto ieri a Fermo nel calcio professionistico italiano almeno negli ultimi 15 anni (oltre non ci siamo spinti) quindi siamo dovuti scendere nelle gare di serie decisamente inferiori per avere dei casi analoghi ma le delibere dei vari giudici sportivi sembrano essere discordanti.
Ed allora ecco che nel 2015 una gara di terza categoria lucana Sportime Florenza-Atl Marsico viene rigiocata dal 1′ per decisione del giudice sportivo dopo che il guasto all’impianto d’illuminazione è stato giudicato “irreparabile”.
Nel 2014 il match tra i dilettanti bergamaschi dell’Almè e del Frassati Ranica vede la gara sospesa e la vittoria assegnata alla squadra ospite con il 3-0 a tavolino.
Tutto comunque ruota attorno all’Art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva che riportiamo di seguito:
- La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 ‐ 3, ovvero 0 ‐ 6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole , fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1.
Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.
La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
Ecco perchè è molto importante il referto dei vigili del fuoco, perchè può togliere la responsabilità dai padroni di casa riconducendola ad un fatto casuale ed irreparabile. Da capire anche se eventualmente la partita sarà ripresa dal minuto dell’interruzione o se venga rigiocata dall’inizio, infatti fino a poche stagioni fa in Lega Pro il regolamento parlava di ripetizione della gara dal 1′. Insomma…un bel pastrocchio.




